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Normative>>Normative per
l'attività di commercio elettronico
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato-
Circolare 1° giugno 2000, n. 3487/C
Oggetto: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.
(omissis)
La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina
applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico,
denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione
di "commercio elettronico" sono assai più articolati,
come risulta dalla definizione data nella Comunicazione della Commissione
UE "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico",
in base alla quale per tale deve intendersi "lo svolgimento
di attività commerciali e di transazioni per via elettronica
e comprende attività diverse quali: la commercializzazione
di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di
contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni
finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica
ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".
Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare
alla parte di "commercio elettronico" inteso come attività di
vendita di beni, si fa presente quanto segue. Il predetto decreto
n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico
solo nell'art. 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida
al Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del
commercio elettronico nella sua ampia accezione. A tal fine la norma
prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne
una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento
per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche
di gestione di qualità atte a garantire l'affidabilità degli
operatori al fine di migliorare la competitività complessiva
delle imprese, soprattutto piccole e medie. Quanto sopra, ferme restando
le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione
italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale
per lo sviluppo del commercio elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare,
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi
di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative
delle imprese e dei consumatori. L'articolo su citato contiene una
serie di principi correlati alle esigenze di regolare un equilibrato
sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche alla
luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che prevedono
di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e
medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando
il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni
al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si
forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni
del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale
in discorso. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività commerciale
può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare". L'art. 4, comma
1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attività svolta
da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio
o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..)
e dispone che detta attività "può assumere la
forma di commercio interno, di importazione e di esportazione" (cfr.
lett. a). Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio
al dettaglio "l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree
private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente
al consumatore finale" (cfr. lett. b).
Ai fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina
individua due tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio,
quali definite dal predetto art. 4,comma 1, lettere a) e b). L'attività di
commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere
esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante
le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett.
h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto
art. 4, comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte
di enti, imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole,
negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore
di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita
per mezzo di apparecchi automatici" (cfr. punto 2); la "vendita
per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" e
le "vendite presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto
4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite
(..) altri sistemi di comunicazione": al riguardo si osserva
che il commercio elettronico, ossia l'attività commerciale
svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web (e-commerce),
ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma
di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art.
18 del predetto decreto n. 114. Di conseguenza, ai fini e per gli
effetti di cui al citato art. 18:
- L'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica,
o, nel caso di società, la sede legale (cfr. comma 1).
- L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma
1).
- Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti
dall'art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico
di attività (cfr. comma 1).
- Nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare,
il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso
del requisito professionale prescritto è necessario anche
qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante
dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
- In caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6
del predetto art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno
dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento
al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attività commerciale".
- E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta (cfr. comma 2).
- E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore
solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr.
comma 2).
- Fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista
dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti
dal citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in
forma libera.
Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni
di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 22, comma 1, del decreto n. 114. Le regole sopra richiamate,
per via del fatto che l'art. 18 concerne le forme speciali di vendita
al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono
l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è tenuto
unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle
imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali,
di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti
al settore merceologico alimentare. Va rilevato, altresì,
che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente
i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica
concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura
degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti
di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole
civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento
di dette attività, a cominciare dall'obbligatoria iscrizione
ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all'apertura
della partita IVA. Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel
definire le figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il
carattere di professionalità nell'organizzazione e conduzione
dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione
del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale,
fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente
al divieto di cui all'art, 26, comma 2, precisa quanto segue. L'operatore
che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di
utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del
sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio:
in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in
condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate
alle due tipologie di attività.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il
contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attività in
discorso e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela
del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza. Ai
fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si
applicano altresì le intervenute disposizioni contenute nel
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione
della direttiva 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative
ai termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio,
ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento
mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per
il consumatore ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente
stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto
tra impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale,
i cui aspetti salienti concernono:
Informazioni per il consumatore. Nella presentazione dell'offerta
devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili,
in particolare con riferimento all'identità del fornitore
e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle
spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto
di recesso.
Conferma scritta delle informazioni. Prima o al momento dell'esecuzione
del contratto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per
iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo.
In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni
sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso,
nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi
di assistenza.
Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi.
Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal
decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta
e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera
raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio
diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale
diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto,
dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo
di corrispettivo per la vendita del bene.
Esecuzione del contratto. Il contratto concluso va eseguito entro
30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione.
(omissis)
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