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Normative>>Normative sui
documenti informatici
Decreto 13 febbraio 2001, n. 123,
Regolamento recante disciplina sull'usodi strumenti informatici e telematici
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (G.U. n. 89, 17 aprile 2001,
serie generale).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4
dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1 Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "documento informatico": la rappresentazione informatica
del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513;
b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione
del documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto
elettronico facilmente trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria
ai sensi del codice civile e del codice di procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware
e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta
in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività,
di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
f) "sistema informatico civile": è il sottoinsieme
delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione
della giustizia tratta il processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni":
il gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto
delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio
inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella
sua casella di posta elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto
dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 2 Campo di applicazione
1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione
di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi
previsti dal presente regolamento.
2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione,
dei documenti informatici è effettuata per via telematica
attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito
dal presente regolamento.
Articolo 3 Sistema informatico civile
1. Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che
assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica
l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto
i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente
consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema
informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle
parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono
stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione
e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle
prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 4 Atti e provvedimenti
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella
forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti
o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e
allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita
nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli
12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista
la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale,
questa è sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto
procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.39.
Articolo 5 Processo verbale
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei
casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono
alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la
propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella
forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato
su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al
fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata
al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli
12 e 13.
Articolo 6 Comunicazioni e notificazione
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la
notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento
informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite
per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile,
anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo
7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per
via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede
alla notifica con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per
via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico
la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale
e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del
documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce
per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della
notificazione attestata dalla sua firma digitale.
Articolo 7 Indirizzo elettronico
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo
6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello
comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso
disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti
e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello
comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo
dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo
elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma
digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura
informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove
reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente
dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli
degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili
anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Articolo 8 Attestazione temporale
1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura
di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione
eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata
nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di
validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati
dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo
le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
Articolo 9 Costituzione in giudizio e deposito
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione
in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i
documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche
dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Articolo 10 Procura alle liti
1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette
la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme
all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Articolo 11 Iscrizione a ruolo
1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per
via telematica come documento informatico sottoscritto con firma
digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta
in modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo
3, comma 3.
Articolo 12 Fascicolo informatico
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici
ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati
depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di
cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione
o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti
probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento
nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato
dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente
onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo
di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
Articolo 13 Formazione del fascicolo informatico
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo
cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito dall'articolo
36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti
conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo
da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti
informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente
alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in
apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione
del giudizio e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa
l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti
o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo
informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento
da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da
copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero
delle pagine è periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione
della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti
su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto
informatico.
6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre
che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso
un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della
cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.
Articolo 14 Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto
informatico
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle
parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre
che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del
supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve
essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il
relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore
con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo
informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel
comma 1.
3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la
duplicazione di cui al comma 2.
Articolo 15 Deposito della relazione del C.T.U.
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura
civile può essere depositata per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni
delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono
stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono
depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni
caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per
il deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo
dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre
che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli
definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Articolo 16 Trasmissione dei fascicoli
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su
supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire,
in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari modalità,
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette
ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto
a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
Articolo 17 Trasmissione della sentenza
1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza
o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti
con firma digitale, è effettuata, ai sensi dell'articolo 119
delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari
modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma
3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e
la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi
dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la
sentenza stessa con la propria firma digitale.
Articolo 18 Informatizzazione del processo amministrativo e contabile
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi
alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e
la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa
e contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo
19, comma 2.
Articolo 19 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi
iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato
entro il 30 ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
26.04.01
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