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Normative>>Normative per
l'attività di commercio elettronico
Disegno di legge sul commercio elettronico.
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2000 (19/07/2000)
Articolo 1 - Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento
telematico
1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico,
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina
comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d'imposta, non
rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario
in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine
massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative,
nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere
produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile
ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo
del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione dei contributi in conto
capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi
1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati
i soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso
forme associative tra imprese, mirando a favorire iniziative comuni
delle stesse in relazione a particolari territori, filiere produttive
e settori merceologici nonché le spese ammissibili, le misure
delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione
ed erogazione.
4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46,la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di
cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al
comma 2, del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli
oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito
delle attività degli osservatori permanenti sul commercio
elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite
di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.
5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri
soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico
degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di
attuazione del comma 1, nonché di controllo e regolazione
contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 2 - Norme per la promozione della conoscenza informatica
1. E' istituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita
in lire 55 miliardi per l'anno 2000, e in lire 125 miliardi per l'anno
2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle
banche, in attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana relativa al programma
denominato "PC per gli studenti".
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica saranno stabilite le modalità di istituzione e funzionamento
del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del
Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
55 miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001,
si provvede quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi
per l'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando, quanto a lire
10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10 miliardi per l'anno
2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo
al Ministero delle comunicazioni, e quanto a lire 35 miliardi per
l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001 con utilizzo delle
maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione
del programma di cui al comma 1.
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