|
Normative>>Normative per
l'attività di commercio elettronico
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Art.
18 (decreto Bersani)
Articolo 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica,
o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti
o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e
il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle
in onda, che il titolare dell'attività è in possesso
dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore,
il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve
essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
|