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Normative>>Normativa per
la tutela giuridica delle banche dati
Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n.169
"
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli
1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega
al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie
ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni
e per i beni e le attività culturali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941,
n.633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le
banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".
Articolo 2.
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941,
n.633, e' aggiunto il seguente: "9) Le banche di dati di cui
al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere,
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al
loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto".
Articolo 3.
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro
e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite
dallo stesso datore di lavoro".
Articolo 4.
1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' inserita la seguente:
"Sezione VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies . -
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire
o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o
di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio
dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione
stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico,
ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui
alla lettera b).
Art. 64-sexies.
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies
da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica,
non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la
fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o
di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica
o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo
della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono
necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati
e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato
ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma
si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri
in conflitto con il normale impiego della banca di dati.".
Articolo 5.
1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
" Titolo II-bis
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI DIRITTI
E OBBLIGHI DELL'UTENTE
Capo I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o
la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo
o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un
altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività'
di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della
banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività'
di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati
a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio
dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una
banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite
dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i
cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione
europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro d'attività' principale all'interno della
Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia
all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale,
deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività'
della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento
della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il
diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa
a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti
ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o
della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati
così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello
di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici
di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca
di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore
della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o
trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
Capo II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter. -
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del
pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto
d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni
contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che
siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o
che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della
banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le
attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o
il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma
si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1,
2 e 3 sono nulle.
Articolo 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria
di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto
stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento».
Articolo 7.
1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
«3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore
nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo
474 del codice di procedura civile».
Articolo 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera
o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore
a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,
la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Art. 174-ter.
1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito
di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta
ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione
al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o
dell’attività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell’esercizio o dell’attività per
un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia
e che comunque esercitino attività di produzione industriale
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti
dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni
di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio».
2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito
il seguente:
«Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini
di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri,
dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai
fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando
l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione
deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono
inserite le seguenti: «75-bis».
Articolo 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione «Ente
italiano per il diritto d’autore» ovunque ricorra è sostituita
dall’espressione: «Società italiana degli autori
ed editori (SIAE)».
Articolo 10.
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
«Art. 181-bis.
1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione
di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo
1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o
ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo
68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e
nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci
o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente
per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti
il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti,
che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle
opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata
da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei
a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e
a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche
e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina
previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra
la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo
permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi
tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera
per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore,
del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere
altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni
singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione
alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato,
i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore
e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE
preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei
prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita
da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno».
Articolo 11.
1. Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis.
1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita,
nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge,
al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge,
la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico,
via etere e via cavo, nonché sull’attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti
connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione
e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte
le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le
attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione
della documentazione relativa all’attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via
etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Art. 182-ter.
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme
di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti
dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
Articolo 12.
1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa
quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere
dell’ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis,
comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
Capo II DISPOSIZIONI PENALI
Articolo 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità».
Articolo 14.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 171-ter.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta,
ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita,
pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede
a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende
o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d’autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici».
Articolo 15.
1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni
di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in
noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento
della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore
a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di
acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
Articolo 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera
dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore
e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge è punito,
purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui
agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies
e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati
o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o
su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Articolo 17.
1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è,
per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria
può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di
cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri
supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti
sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE,
ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato,
o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies.
1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli
obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
Art. 171-octies.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di
utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies.
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e
non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria,
la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo
possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore
dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter
e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero
il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla
commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore
o organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo
171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1».
Articolo 18.
1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare
alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere
il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma
6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata
non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che
il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili
del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni».
Articolo 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di
seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede,
e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli
esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica
per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare
proposte per rendere più efficace l’attività di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato
può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che
le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed
aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità giudiziaria
il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono
coperti dal segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati
in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato
segnala all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono
funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione
degli illeciti.
7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione
delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi
del servizio per l’antipirateria. L’istituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. |