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Normative>>Normative sui
documenti informatici
D.P.R. 10 Novembre 1997 n.513
“
Regolamento recante criteri e modalità per la formazione e
la trasmissione con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 Marzo 1997, n.59”
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a. per documento informatico, la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b. per firma digitale, il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
c. per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico
in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validità;
d. per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito
dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
e. per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante
il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o
si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante
la corrispondente chiave pubblica.
f. per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere
al titolare delle predette chiavi;
g. per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi
di verifica dell’identità personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell’utente;
h. per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave
pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo
e si attesta il periodo di validità della predetta chiave
ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso
non superiore a tre anni;
i. per validazione temporale, il risultato della procedura informatica,
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi;
j. per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica
o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
k. per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi
dei certificati sospesi e revocati;
l. per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi;
m. per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo;
n. per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al
titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o. per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 2 Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 3 Requisiti del documento informatico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con decorrenza almeno biennale a decorrere dall'entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate
le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n.675.
Articolo 4 Forma scritta
1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo
le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
Articolo 5 Efficacia probatoria del documento informatico
1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile.
2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento ha l’efficacia probatoria prevista dall'articolo
2712 del codice civile e soddisfa l’obbligo previsto dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 6 Copie di atti e documenti
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,
se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui
che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente
regolamento.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine
su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono,
ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata con le modalità indicate
dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti
dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti
di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate
sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo
3.
Articolo 7 Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere
il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio
o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante
e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo
che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte
senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 8 Certificazione
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di
una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante
la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in
apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati nel decreto di cui all'articolo 3:
a. forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore
a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria,
se soggetti privati;
b. possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
c. affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;
d. qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 9 Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a :
a. identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b. rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 3;
c. specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite;
d. attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e. informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f. attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali emanate ai sensi dell’articolo 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g. non rendersi depositario di chiavi private;
h. procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare
, di sospetti abusi o falsificazioni;
i. dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l. dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e e della
conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o del suo annullamento.
CAPO II FIRMA DIGITALE
Articolo 10 Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici,
nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta,
o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta
o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave
privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta
di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L’uso della firma digitale apposta o associata mediante
una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede
la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza
di tutte le parti interessate.
6. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi
e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3,
gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata
per la consultazione.
Articolo 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per
via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente
regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.
Articolo 12 Trasmissione del documento
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico
da questi dichiarato.
2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni
del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo
3, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale
alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
Articolo 13 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono
prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore
del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Articolo 14 Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo
3.
Articolo 15 Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici
in conformità alle disposizioni del presente regolamento e
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo
3.
Articolo 16 Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata
dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata
apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità della chiave utilizzata
e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della
parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai
sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n.
89 .
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell’articolo 6 del
presente regolamento.
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato
o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica
o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi
a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale
e la validazione temporale a norma del presente regolamento.
Articolo 17 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento
al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione
e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente,
in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono
l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di Grazia e Giustizia o suoi delegati.
Articolo 18 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti
ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi
compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato.
Articolo 19 Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita
dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente
regolamento.
2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni
fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
CAPO III NORME DI ATTUAZIONE
Articolo 20 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano
un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche
definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a partire
dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi
finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione,
diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento
ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675
e 676.
3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano
in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna
od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici.
Articolo 21 Gestione informatica del flusso documentale
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono
per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei
documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento
immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso
ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni
e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto.
Articolo 22 Formulari, moduli e questionari
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono
a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei
dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, Il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 22, come deliberato dalla sezione
di controllo nell'adunanza del 5 marzo 1998 |