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Normative>>Normative comunitarie
per il commercio elettronico
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul
commercio elettronico").
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo
95,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo
251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti
tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico
e sociale. Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del trattato,
il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in
cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi,
nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi
della società dell’informazione nello spazio senza frontiere
interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere
che dividono i popoli europei.
(2) Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell’informazione
offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità,
in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la
crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell’innovazione
ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria
europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti.
(3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento
giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i
cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al
di là delle frontiere delle opportunità offerte dal
commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto
di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria
al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne
per i servizi della società dell’informazione.
(4) E' importante assicurare che il commercio elettronico possa
beneficiare pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto
un alto livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e stretti
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
.
(5) Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione
nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici
al buon funzionamento del mercato interno, tali rendere meno attraente
l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera
circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra
le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto
nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento
e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli
possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza
del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri
possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.
(6) E' opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli
articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato,
sopprimere tali ostacoli coordinando determinati diritti nazionali
e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici,
nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno.
La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche
che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente
con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art.5
del trattato.
(7) Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori,
la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per
taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.
(8) La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico
inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione
tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto
penale in quanto tale.
(9) La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione
può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto
comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di
espressione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo
motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi
della società dell'informazione devono assicurare che questa
attività possa essere svolta liberamente alla luce di tale
articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo
2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del trattato.
La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi
e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di
espressione.
(10) In conformità con il principio di proporzionalità,
le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo
necessario per raggiungere l’obiettivo del buon funzionamento
del mercato interno. La presente direttiva, nei casi nei casi in
cui si deve intervenire a livello comunitario far sì che lo
spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio
elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi
di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana,
la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo
l’articolo 152 del trattato la tutela della salute è una
componente essenziale delle altre politiche della Comunità.
(11) La presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela,
in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito
dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante
la protezione dei consumatori a distanza, costituiscono un acquisizione
essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale
e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della
società dell’informazione. Fanno parte dell’acquisto
comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre
1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa,
la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo,
la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa
ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, la direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", la direttiva
98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998,
relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione
dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva 92/59/CEE
del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti, la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente
per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la
direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1985, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno dei prodotti difettosi, la direttiva
1999/44/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo, la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori
e la direttiva 92/28/Ce del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
la pubblicità dei medicinali per uso umano . La presente direttiva
dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicina mento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore
dei prodotti del tabacco, adottata nell’ambito del mercato
interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica.
La presente direttiva integra gli obblighi di informazione stabiliti
dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE.
(12) E' necessario escludere dal campo d’applicazione della
presente direttiva talune attività, dal momento che in questa
fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere
garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore.
Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono
rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno.
La materia fiscale, soprattutto l'IVA che colpisce numerosi servizi
contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo
di applicazione della presente direttiva.
(13) La presente direttiva non è volta a definire norme in
materia di obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti
comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.
(14) La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei
dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla
tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che
sono integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione.
Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario
nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è necessario
includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il
buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera
circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'applicazione
della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi
relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto
riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di
responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva
non può impedire l'utilizzazione anonima di reti aperte quali
Internet.
(15) la riservatezza delle comunicazione è assicurata dall'articolo
5 della direttiva 97/66/CE. In basse a tale direttiva, gli Stati
membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza
non legalmente autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi
non sia il mittente o il destinatario.
(16) L’esclusione dei giochi d’azzardo dal campo d’applicazione
della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le
lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa
non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l’obiettivo
di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali
pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.
(17) La definizione di "servizi della società dell’informazione" già esiste
nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, e nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Tale definizione
ricopre qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza,
per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati,
e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi
di cui all’elenco indicativo di figurante nell’allegato
V della direttiva 98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi
elettronici di trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi
in tale definizione.
(18) I servizi della società dell’informazione abbracciano
una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on
line). Tali attività possono consistere, in particolare, nella
vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come
la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi
non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare
contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario,
nella misura in cui costituiscono un’attività economica,
come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali
in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso
e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione
comprendono anche la trasmissione di mediante una rete di comunicazione,
la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio
di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione
televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione
sonora non sono servizi della società dell’informazione
perché non sono prestati a richiesta individuale. I servizi
trasmessi "da punto a punto", quali i servizi video a richiesta
o l’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica,
sono invece servizi della società dell’informazione.
L’impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni
individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone fisiche
che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale
o professionale, quand’anche usate per concludere contratti
fra tali persone, non costituisce un servizio della società dell'informazione.
Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non sostituiscono
un servizio della società dell'informazione. Le attività che,
per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza
o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o
le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente,
non sono servizi della società dell'informazione.
(19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base
alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo
di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata
mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta
anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato.
Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi
tramite Internet, non è là dove si trova la tecnologia
del supporto del sito né là dove esso è accessibile,
bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro
attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi
di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di
stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso
in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento
un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello
in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto
concerne tale servizio specifico.
(20) La definizione "destinatario di servizi" copre ogni
tipo di impiego dei servizi della società dell'informazione,
sia da parte di persone che forniscono informazioni su reti aperte
quali Internet, sia da parte di persone che cercano informazioni
su Internet per motivi privati o professionali.
(21) Il campo d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia impregiudicata
un'eventuale armonizzazione futura all'interno della Comunità dei
servizi della società dell'informazione e la futura legislazione
adottata a livello nazionale in conformità della normativa
comunitaria. L'ambito regolamentato comprende unicamente requisiti
riguardanti le attività in linea, quali l'informazione in
linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti
in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi
alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi
di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti
degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci,
compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L'ambito regolamentato
non comprende l'esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni,
quali le opere d'arte, da parte delle autorità pubbliche.
(22) Il controllo dei servizi della società dell'informazione
deve essere effettuato all'origine dell'attività, al fine
di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse
pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l’autorità competente
assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese
ma anche per tutti cittadini della Comunità. Per migliorare
la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile
specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato
membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente
la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per
i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea
di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro
nel quale il prestatore è stabilito.
(23) La presente direttiva non è volta a introdurre norme
supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di
leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali.
Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto
internazionale privato non limitano la libertà di fornire
servizi della società dell’informazione come stabilito
dalla presente direttiva.
24) Nel contesto della presente direttiva, nonostante il principio
del controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione, è legittimo,
alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati
membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi
della società dell’informazione.
25) Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere
controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per
derogare alla libertà di fornire servizi della società dell’informazione
conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
26) Gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella
presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali
di diritto penale e di procedura penale ai fine di adottare tutti
i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro
tipo necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati
penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione
siffatti provvedimenti.
27) La presente direttiva, unitamente alla futura direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza
di servizi finanziari ai consumatori, contribuisce alla creazione
di un quadro giuridico per la fornitura dei servizi finanziari in
linea. La presente direttiva non pregiudica future iniziative nel
settore dei servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda
l’armonizzazione delle regole di condotta in tale settore.
La possibilità, che la presente direttiva conferisce agli
Stati membri, di limitare in determinate circostanze la libertà di
fornire servizi della società dell’informazione al fine
di tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei
servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori.
28) L’obbligo degli Stati membri di non subordinare l’accesso
all’attività di prestatore di un servizio della società dell’informazione
ad un’autorizzazione preventiva non riguarda i servizi postali
contemplati nella direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servii postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio, consistenti nella
consegna fisica di un messaggio di posta elettronica stampato, e
lascia impregiudicati i sistemi volontari di accreditamento, in particolare
per i prestatori di servizi di certificazione della firma elettronica.
29) Le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento
dei servizi della società dell’informazione e per lo
sviluppo di un’ampia gamma di nuovi servizi gratuiti. Nell’interesse
dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni
commerciali, come gli sconti, le offerte e i giochi promozionali,
devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza. L’applicazione
di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva 97/7/CE.
La presente direttiva deve parimenti far salvo il disposto delle
direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare
la direttiva 97/43/CE.
30) L’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali
non sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori
e per i fornitori di servizi della società dell’informazione
e perturbare il buon funzionamento delle reti interattive. La questione
del consenso dei destinatari di talune forme di comunicazione commerciale
non sollecitata non è disciplinata dalla presente direttiva
bensì, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE e dalla direttiva
97/66/CE. Negli Stati membri che autorizzano l’invio per posta
elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate dovrebbero
essere incoraggiate e agevolate appropriate iniziative di filtraggio
da parte delle imprese del settore. Inoltre, le comunicazioni commerciali
non sollecitate devono in ogni caso essere chiaramente identificabili
in quanto tali al fine di promuovere la trasparenza ed agevolare
il funzionamento di tali iniziative. L’invio per posta elettronica
di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe dar luogo
a costi supplementari di comunicazione per il destinatario.
31) Gli Stati membri che consentono l’invio per via elettronica,
da parte di prestatori stabiliti nel loro territorio, di comunicazioni
commerciali non sollecitate senza previo consenso del destinatario
devono garantire che i prestatori consultino periodicamente e rispettino
i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche
che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.
32) Per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servii transnazionali
nella Comunità che possono essere offerti dalla professioni
regolamentate su Internet, è necessario garantire il rispetto
a livello comunitario delle regole professionali, in particolare
quelle a tutela dei consumatori o della sanità pubblica. I
codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato
per enunciare le regole deontologiche sulla comunicazione commerciale.
Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento,
fatta salva l’autonomia delle organizzazioni e associazioni
professionali.
33) La presente direttiva integra il diritto comunitario e il diritto
nazionale per quanto riguarda le professioni regolamentate mantenendo
una serie coerente di norme applicabili in questo campo.
34) Gli Stati membri dovrebbero adeguare le parti della propria
legislazione, relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero
ostacolare il ricorso ai contratti per via elettronica. L’esame
delle legislazioni che richiedono tale adeguamento dovrebbe essere
sistematico e comprendere tutte le fasi e gli atti necessari alla
formazione del contratto, compresa l’archiviazione del medesimo.
Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere possibili i contratti
per via elettronica. L’effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato
dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 1999, relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche.
La ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita
dalla prestazione su rete di un servizio remunerato.
35) La presente direttiva non pregiudica le possibilità per
gli Stati membri di mantenere o definire per i contratti requisiti
generali e specifici che possono essere soddisfatti con strumenti
elettronici, in particolare i requisiti relativi alle firme elettroniche
sicure.
36) Gli Stati membri possono mantenere restrizioni all’uso
di contratti elettronici relativamente ai contratti che richiedono
l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni
che esercitano pubblici poteri. Tale possibilità riguarda
anche i contratti che richiedono per legge l’intervento di
organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano
pubblici poteri al fine di avere effetto nei confronti di terzi.
Nonché i contratti che richiedono per legge la certificazione
o l’attestazione di n notaio.
37) L’obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli all’uso
di contratti elettronici riguarda unicamente gli ostacoli risultanti
da norme giuridiche e non gli ostacoli pratici dovuti all’impossibilità di
utilizzare strumenti elettronici in determinati casi.
38) Gli Stati membri ottemperano all’obbligo di abolire gli
ostacoli all’uso di contratti elettronici in conformità delle
norme giuridiche in materia di contratti sanciti dal diritto comunitario.
39) Le deroghe alle disposizioni relative ai conclusi esclusivamente
mediante posta elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti
previste dalla presente direttiva, in materia di informazioni da
fornire e inoltre di ordine, non dovrebbero consentire di eludere
tali disposizioni da parte dei prestatori dei servizi della società dell’informazione.
40) Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze
nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di
servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento
del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi
transnazionali e introducendo distorsioni delle concorrenza. In taluni
casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare
o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva
dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi
e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare
l’accesso alle medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati
tra tutte le parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati
membri. E’ nell’interesse di tutte le parti attive nella
prestazione di servizi della società dell’informazione
istituire e applicare tali sistemi. Le disposizioni dalla presente
direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai
vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici
di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici
di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i
limiti fissati dalle direttive 97/46/Ce e 97/66/CE.
41) La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi
in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi
e gli standard delle imprese del settore.
42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente
direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di
prestatore di servizi della società dell’informazione
si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una
rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente
memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo
scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta
attività è di ordine meramente tecnico, automatico
e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione
non conosce né controllare le informazioni trasmesse o memorizzate.
43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste
per il semplice trasporto ("mere conduit") e per la memorizzazione
temporanea detta "caching" se non è in alcun modo
coinvolto nell’informazione trasmessa. A tal fine è,
tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione
che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di
carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto
esse non alterano l’integrità dell’informazione
contenuta nella trasmissione.
44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario
del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita
alle attività di semplice trasporto ("mere conduit")
e di "caching" e non può pertanto beneficare delle
deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.
45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi
previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di
azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono,
in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative
che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con
la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione
dell’accesso alla medesima.
46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il
prestatore di un servizio della società dell’informazione
consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente
per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso
alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite.
La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso
alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio
della libertà di espressione e delle procedure all’uopo
previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica
la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi
specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle
informazioni e della disabilitazione dell’accesso alle medesime.
47) Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo
di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda
gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare,
lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali
secondo le rispettive legislazioni.
48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per
gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono
informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere
al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro
ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare
e prevenire taluni tipi di attività illecite.
49) Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
di codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere
volontario di siffatti codici e la possibilità per le parti
interessate di decidere liberamente se aderirvi.
50) E’ importante che la proposta di direttiva sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione e la presente direttiva
entrino in vigore secondo un calendario simile, per creare un quadro
normativo chiaro a livello comunitario sulla responsabilità degli
intermediari per le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti
connessi.
51) Ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti
della propria legislazione che possono ostacolare l’uso, attraverso
le vie elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione
extragiudiziale delle controversie. Il risultato di tale adeguamento
deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di
diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in situazioni
transfrontaliere.
52) L’esercizio effettivo delle libertà del mercato
interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace
alla soluzione delle controversie. I danni che possono verificarsi
nell’ambito dei servizi delle società dell’informazione
sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro
estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che
la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali
non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente
avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano
la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati
membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai
procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici.
53) La direttiva 98/27/CE, applicabile ai servizi delle società dell’informazione,
prevede un meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione
garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori.
54) Le sanzioni previste nella presente direttiva lasciano impregiudicati
le altre sanzioni o mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale.
Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale
per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione
della presente direttiva.
55) La presente direttiva non pregiudica la legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori.
Pertanto la presente direttiva non può avere l’effetto
di privare il consumatore della tutela di cui gode in virtù di
norme obbligatorie in materia di obbligazioni contrattuali previste
dalla legge dello Stato membro in cui ha la residenza abituale.
56) Per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva
per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori,
queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni
sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i
diritti dei consumatori che influiscono in modo determinante sulla
decisione di sottoscriverlo.
57) La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato
membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore
di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta
la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio
del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia
stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata
al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del
primo Stato membro.
58) La presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori
stabiliti in un terzo paese. Tuttavia, data la dimensione globale
del commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza
della normativa comunitaria con quella internazionale. La presente
direttiva deve far salvi i risultati delle discussioni sugli aspetti
giuridici in corso presso le organizzazioni internazionali (tre le
altre, OMC, OCSE, Uncitral).
59) Nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche,
il coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello
di Unione europea è necessario per evitare la frammentazione
del mercato interno e per istituire un idoneo quadro normativo europeo.
Tale coordinamento contribuirebbe anche a creare una forte posizione
comune di negoziato nelle sedi internazionali.
60) Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico,
il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e
coerente con le regole vigenti a livello internazionale, in modo
da non pregiudicare la competitività dell’industria
europea e da non ostacolare l’innovazione nel settore.
61) Il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in
un contesto di mondializzazione esige la concertazione tra l’Unione
europea e le principali aree non europee al fine di rendere compatibili
il diritto e le procedure.
62) Andrebbe rafforzata la cooperazione nel campo del commercio
elettronico con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati
all’adesione, con i paesi in via di viluppo e con altri partner
commerciali dell’Unione europea.
63) L’adozione della presente direttiva non dovrebbe impedire
agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali
inerenti all’avvento della società dell’informazione,
in particolare non dovrebbe ostacolare le misure che gli Stati membri
potrebbero adottare conformemente al diritto comunitario per raggiungere
obiettivi sociali, culturali e democratici, tenuto conto delle loro
diversità linguistiche, delle specificità nazionali
e regionali e del loro patrimonio culturale, nonché per garantire
e mantenere l’accesso del pubblico alla più ampia gamma
possibile di servizi della società dell’informazione.
Lo sviluppo della società dell’informazione deve garantire
in ogni caso l’accesso dei cittadini europei al patrimonio
culturale europeo fornito in ambiente digitale.
64) La comunicazione offre agli Stati membri uno strumento eccellente
per fornire servizi pubblici nei settori culturale, dell’istruzione
e linguistico.
65) Il Consiglio, nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione
del consumo della società dell’informazione, ha sottolineato
che la tutela dei consumatori merita particolare attenzione nell’ambito
di quest’ultima. La Commissione studierà se e in che
misura le norme vigenti a tutela dei consumatori non forniscono adeguata
tutela rispetto alla società dell’informazione e identificherà,
se necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i quali
potrebbero essere necessarie misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe
formulare, se necessario, ulteriori specifiche proposte per colmare
le lacune così individuate.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento
del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione
tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla
realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune
norme nazionali sui servizi della società dell’informazione
che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori,
le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la
responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la
composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorso giurisdizionali
e la cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo
ai servizi della società dell’informazione facendo salvo
il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica
e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione
nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà di
fornire servizi della società dell’informazione.
4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto
internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi
giurisdizionali.5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione
oggetto delle direttive 95/46/Ce e 97/66/Ce,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal
diritto delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti,
nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio
dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in
giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate
a livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario,
per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire
la salvaguardia del pluralismo.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della società dell’informazione":
i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva
98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
b) "prestatore"; la persona fisica o giuridica che presta
un servizio della società dell’informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita
effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica
mediante un'installazione stabile. La presenza e l’uso dei
mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio
non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica
che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione,
in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca
a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale
o professionale;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione
o di una persona che esercita un’attività commerciale,
industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per
sé comunicazioni commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di
tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio ("domain
name") o un indirizzo di posta elettronica;
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine
di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa
indipendente, in particolare se a titolo gratuito;
g) "professione regolamentata": professione ai sensi dell’articolo
1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
una durata minima di tre anni, o dell’articolo 1, lettera f),
della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa
ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti
degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione
o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente
dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.
i) l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il
prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
- l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione,
quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi
di autorizzazione o notifica;
- l’esercizio dell’attività di servizi della
società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni
riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o
i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla
pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del
prestatore;
ii) l’ambito regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.
Articolo 3 Mercato interno
1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione,
forniti da una prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino
le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito
regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito
regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell’informazione
provenienti da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.
4. Gli stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al
paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione,
in presenza delle seguenti condizioni:
a)i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione,
investigazione individuazione e perseguimento in materie penali,
quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento
all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni
della dignità umana della persona;
- tutela della sanità pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza,
e della difesa nazionale:
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori:
ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione
lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio
serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi
i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti
nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti
e questo non li ha presi o essi no erano adeguati;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo
1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni
di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati
al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui
al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con
i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima
rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati
con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione
che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario,
la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi
dall’adottarli o di revocarli con urgenza.
CAPO II PRINCIPI
Sezione 1: Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4 Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di
un prestatore di un servizio della società dell’informazione
ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva
o ad altri requisiti di effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione,
o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune
in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel
settore dei servizi di telecomunicazione.
Articolo 5 Informazioni generali da fornire
1. Oltre agli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente
accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio
e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) l’indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo
di posta elettronica;
d) qualora il prestato sia iscritto in un registro di commercio
o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto
ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di
identificazione contemplato nel detto registro;
e) qualora un’attività si soggetta ad autorizzazione,
gli estremi della competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui
il fornitore è iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato
rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro
di stabilimento nonché le modalità di accesso alle
medesime;
g) se il prestatore esercita un’attività soggetta ad
IVA, il numero di identificazione di cui all’articolo 22, paragrafo
1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta
sul valore aggiunto: base imponibile interne.
2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi
della società dell’informazione facciano riferimento
ai prezzi, questi siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile,
e sia segnalato in particolare se comprendano le imposte e i costi
di consegna.
Sezione 2: Comunicazioni commerciali
Articolo 6 Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali
che costituiscono un servizio della società dell’informazione
o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime:
a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile
come tale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata
la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile;
c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora
permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore,
devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni
per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentata
in modo chiaro e inequivocabile;
d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo
Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere
chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione
devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro
ed inequivocabile.
Articolo 7 Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli
Stati membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate
per posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni
commerciali trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio
siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile,
fin dal momento in cui il destinatario le riceve.
2. Fatte salve la direttive 97/ 7/CE e la direttiva 97/66/Ce, gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari per far sì che
i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali
non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi
in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere
tali comunicazioni commerciali.
Articolo 8 Professioni regolamentate
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’impiego di
comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione
o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata,
siano autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative,
in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore
della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso
clienti e colleghi.
2. Fatta salva l’autonomia delle associazioni e organizzazioni
professionali, Gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano
a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino
le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni
commerciali, nel rispetto del paragrafo 1.
3. Nell’elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente
necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente
alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in
debito conto i codici di condotta applicabili a livello comunitario,
e agisce in stretta cooperazione con le pertinenti associazioni e
organizzazioni professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti
l’accesso alle attività delle professioni regolamentate
e il loro esercizio.
Sezione 3: Contratti per via elettronica
Articolo 9 Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento
giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi,
in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione
del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti elettronici
e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati
per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi
a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a
beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici
poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che
agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali,
imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di
cui al paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni
cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una sull’applicazione
del paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi considerano necessario
mantenere la categoria di cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non
applicano il paragrafo 1.
Articolo 10 Informazioni da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra le parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo
chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro
dell’ordine da parte del destinatario del servizio, almeno
le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
b) se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore
e come si potrà accedervi;
c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento
del dati prima di inoltrare l’ordine;
d) le lingue a disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra parti diverse da consumatori, il prestatore indichi gli eventuali
codici di condotta pertinenti cui aderisce nonché come accedervi
per via elettronica.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che
gli permetta di memorizzarle e riprodurle.
4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica
o comunicazioni individuali equivalenti.
Articolo 11 Inoltro dell’ordine
1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra le parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario
di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici,
si applichino i seguenti principi:
- il prestatore deve accusare ricevuta dell’ordine del destinatario
del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le
parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra le parti diverse da consumatori, il prestatore metta a disposizione
del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci
ed accessibili tali da permettere a quest’ultimo di individuare
e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine.
3. Il paragrafo 1, primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili
ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi
di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione 4: Responsabilità dei prestatori intermediari
Articolo 12 Semplice trasporto
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione
di un servizio della società dell’informazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite
da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete
di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che egli:
a)non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso
di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia
e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa
serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la
sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale
scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale
o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore
impedisca o ponga fine ad una violazione.
Articolo 13 Memorizzazione temporanea detta "caching"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione
di un servizio della società dell’informazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite
da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace
il successivo inoltre ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione
che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate
in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del
settore;
d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego
delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato,
o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente
a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso
alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale
o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore
impedisca o ponga fine ad una violazione.
Articolo 14 "Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione
di un servizio della società dell’informazione consistente
nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate
a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto
prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o
l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l’illegalità dell’attività o
dell’informazione;
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio
agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa,
in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri,
di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca
nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire
procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione
dell’accesso alle medesime.
Articolo 15 Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14,
gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale
di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano
né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze
che indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi
della società dell’informazione siano tenuti ad informare
senza indugio la pubblica autorità competente di presunte
attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro
servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta,
informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari
dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
CAPO III APPLICAZIONE
Articolo 16 Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni
imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta
a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione
degli articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta
a livello nazionale o comunitario alla Commissione;
c) l’accessibilità per via elettronica ai codici di
condotta nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte
di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori,
della valutazione dell’applicazione dei codici di condotta
e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al
commercio elettronico;
e) l’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione
dei minori e della dignità umana.
2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione
delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di
elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo
1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle
loro esigenze specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno,
le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e
i disabili.
Articolo 17 Composizione extragiudiziale delle controversie
1. I Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso
tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione,
la loro legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche
adeguate, degli strumenti di composizione estragiudiziale delle controversie
previste dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale
delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori,
ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale
delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative
che adottano sui servizi della società dell’informazione
nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od
usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 18 Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali
previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei
servizi della società dell’informazione consentano di
prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre
fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi
in causa.
2. L’allegato della direttiva 98/27/CE è completato
come segue:
"11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico") (GU L. 178 del 17.7.2000, pag. 1)".
Articolo 19 Cooperazione
1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e
di indagine per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono
affinché i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal
fine essi designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno
gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto
nazionale, anche per via elettronica, l’assistenza e le informazioni
richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili
almeno per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari
e fornitori di servizi per:
a)ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali
e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
compresi gli aspetti pratici dell’uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o
associazione presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni
o assistenza pratica.
5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione
delle decisioni amministrative e giudiziarie significative prese
nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi delle società dell’informazione
nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico. La Commissione comunica tali decisioni agli altri stati
membri.
Articolo 20 Sanzioni
Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme
nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti
i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21 Riesame
1. Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva,
corredata, se necessario, di proposte per adeguarla dell’evoluzione
giuridica, tecnica ed economica dei servizi della società dell’informazione,
in particolare per quanto concerne la prevenzione dei reati, la protezione
dei minori, la tutela dei consumatori e il corretto funzionamento
del mercato interno.
2. Nell’esaminare la necessità di adeguamento della
presente direttiva, la relazione analizza, segnatamente, la necessità di
proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti
ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle procedure di "notifica
e rimozione" ("notice and take down") e alla determinazione
della responsabilità a seguito della rimozione del contenuto.
La relazione esaminerà anche la necessità di condizioni
ulteriori per l’esonero dalla responsabilità, di cui
agli articoli 12 e 13, tenuto conto dell’evoluzione tecnica,
nonché la possibilità di applicare principi del mercato
interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta
elettronica.
Articolo 22 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 23 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.
Articolo 24 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 2000
1. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato
membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore
di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta
la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio
del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia
stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata
al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del
primo Stato membro.
2. Allegato: DEROGHE ALL’ARTICOLO 3
Come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e
2 dell’articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
- i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle
direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale;
- l’emissione di moneta elettronica da parte di istituti per
i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE;
- l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
- l’articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE,
il titolo IV della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della
direttiva 88/357/CEE e l’articolo 4 della direttiva 90/619/CEE;
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile
al loro contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi
dai consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbono
soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalla legge dello
Stato membro in cui il bene immobile è situato;
l’ammissibilità delle comunicazioni commerciali non
sollecitate per posta elettronica. |