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Normative>>Normative comunitarie
per il commercio elettronico
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con consumatori.
Il Consiglio delle Comunità Europee:
Il Consiglio delle Comunità Europee:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 100 A;
vista la proposta della Commissione;
in cooperazione con il Parlamento europeo;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
considerando che è opportuno adottare le misure destinate
all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un
periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta
uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e
dei capitali;
considerando che le legislazioni degli Stati membri relative alle
clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni o il prestatario
di servizi, da un lato, ed il consumatore, dall'altro, presentano
notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali
relativi alla vendita di beni ed all'offerta di servizi ai consumatori
differiscono l'uno dall'altro e possono manifestarsi distorsioni
di concorrenza tra i venditori di beni e i prestatari di servizi
soprattutto in caso di commercializzazione in altri Stati membri;
considerando in particolare che le legislazioni degli Stati membri
relative alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
presentano accentuate divergenze;
considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole
abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori;
considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme
giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro,
i contratti relativi alla vendita di beni o all'offerta di servizi;
che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette
per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato
membro;
considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno
e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di
consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla
legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile
eliminare le clausole abusive da tali contratti;
considerando che in questo modo i venditori di beni e i prestatori
di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali
sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata
la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità di
scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori;
considerando che i due programmi della Comunità per una
politica di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato
l'importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole
contrattuali abusive; che tale protezione deve essere assicurata
mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello
comunitario o adottate direttamente a tale livello;
considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo ´ Protezione
degli interessi economici dei consumatori ª dei due programmi,
gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli
abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai
contratti di adesione e dall'esclusione abusiva di diritti essenziali
nei contratti;
considerando che si può realizzare una più efficace
protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle
clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto
stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente
esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti
relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto
familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto
delle società;
considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione
nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in
quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del
contratto siano contenuti in uno o più documenti;
considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro
forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale;
che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto
le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare
agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto
del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori
mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della
presente direttiva;
considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative
o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente
o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono
clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre
alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono
disposizioni legislative o regolamentari imperative nonchè principi
o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri
o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l'espressione ´ disposizioni
legislative o regolamentari imperative ª che figura all'articolo
1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano
tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto
nessun altro accordo;
considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere affinché non
siano inserite clausole abusive, in particolare in quanto la presente
direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere
pubblico;
considerando che è necessario fissare in generale i criteri
per valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali;
considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti,
del carattere abusivo di clausole, in particolare nell'ambito di
attività professionali a carattere pubblico per la prestazione
di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra
utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare
una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta
nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la
buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle
rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia
stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola
e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale
del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito
di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte,
di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;
considerando che, ai fini della presenta direttiva, l'elenco delle
clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere indicativo
e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri possono integrarlo
o formulario in modo più restrittivo, nell'ambito della loro
legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata
di dette clausole;
considerando che la natura dei beni o servizi deve entrare nella
valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali;
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione
del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano
l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo
della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere
abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell'oggetto
principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; che
ne consegue tra l'altro che, nel caso di contratti assicurativi,
le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato
e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di siffatta valutazione
qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo
del premio pagato dal consumatore;
considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari
e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva
di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio,
deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore;
considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie
per evitare l'inserzione di clausole abusive in contratti stipulati
tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante,
tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno
il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo
le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole
abusive;
considerando che in alcuni casi esiste il rischio di privare il
consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva designando
come legge applicabile al contratto la legge di un paese terzo e
che di conseguenza è opportuno prevedere nella presente direttiva
disposizioni destinate ad evitare questo rischio;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla
legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare
il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento
in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro
inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori
e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un'autorità giudiziaria
od un organo amministrativo competente a decidere dei reclami od
a iniziare adeguate azioni giudiziarie; che tale facoltà non
implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali
adottate in un particolare settore economico;
considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi
degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci
per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei
contratti stipulati con i consumatori;
ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista
e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari
imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare
nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono
parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) ´ clausole abusive ª: le clausole di un contratto quali sono
definite all'articolo 3;
b) ´ consumatore ª: qualsiasi persona fisica che, nei contratti
oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro
della sua attività professionale;
c) ´ professionista ª: qualsiasi persona fisica o giuridica che,
nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua
attività professionale, sia essa pubblica o privata.
Articolo 3
1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di
negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito
della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal
contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale
quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di
un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare
alcuna influenza sul suo contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano
stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente
articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale
porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata
oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.
3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che
possono essere dichiarate abusive.
Articolo 4
1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola
contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni
o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento
della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano
detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di
un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla
definizione dell'oggetto principale del contratto, nè sulla perequazione
tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono
essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate
in modo chiaro e comprensibile.
Articolo 5
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di
dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole
al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile
nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute
in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista
non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro
legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le
parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere
senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè il consumatore
non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo
della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile
al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio
di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti
professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per
far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati
tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a
persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse
legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale,
le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinchè stabiliscano
se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano
carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare
l'inserzione di siffatte clausole.
3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo
2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti
dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano
o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di
clausole simili.
Articolo 8
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili
con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato
per il consumatore.
Articolo 9
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Articolo 10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il
31 dicembre 1994.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di
tale riferimento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. HELVEG PETERSEN
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