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Normative>>Normative comunitarie
per il commercio elettronico
Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche
di dati.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione
europea:
(1) considerando che attualmente le banche di dati non sono sufficientemente
tutelate in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che
detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;
(2) considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle
banche di dati assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti
negativi e diretti sul funzionamento del mercato interno per quanto
riguarda le banche di dati, ed in particolare sulla libertà per
le persone fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti
le banche di dati in linea in base ad un regime giuridico armonizzato
in tutta la Comunità; che tali differenze rischiano di aggravarsi
con l'introduzione da parte degli Stati membri di nuove disposizioni
legislative in una materia che sta assumendo una dimensione sempre
più internazionale;
(3) considerando che é opportuno eliminare le differenze
esistenti che producono distorsioni al funzionamento del mercato
interno ed impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare
o impedire che sorgano quelle differenze che non pregiudicheranno
il funzionamento del mercato interno oppure lo sviluppo di un mercato
dell'informazione all'interno della Comunità;
(4) considerando che la tutela delle banche di dati sulla base del
diritto d'autore esiste in forme diverse negli Stati membri, in base
alla legislazione o alla giurisprudenza, e che la mancata armonizzazione
dei diritti di proprietà intellettuale può avere per
effetto di ostacolare la libera circolazione di beni o servizi all'interno
della Comunità fintantoché esistano differenze tra
le varie legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la portata
e le condizioni della tutela dei diritti;
(5) considerando che il diritto d'autore rappresenta una forma adeguata
di diritto esclusivo degli autori delle banche di dati;
(6) considerando, tuttavia, che in assenza di un sistema armonizzato
di leggi o di una giurisprudenza sulla concorrenza sleale, sono necessarie
ulteriori misure volte ad impedire l'estrazione e/o il reimpiego
non autorizzati del contenuto di una banca di dati;
(7) considerando che per poter creare una banca di dati é necessario
investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre é possibile
copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto
a quello richiesto per crearle autonomamente;
(8) considerando che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto
di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze
economiche e tecniche;
(9) considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento
prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno
della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile
in numerosi altri settori;
(10) considerando che la crescita esponenziale, all'interno della
Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni
prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali
e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione
dell'informazione in tutti gli Stati membri;
(11) considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio
nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche
di dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed
i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati;
(12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione
e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno
della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela
giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche
di dati;
(13) considerando che la presente direttiva tutela le raccolte,
talvolta definite <<compilazioni>>, di opere, di dati
o di altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso,
sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico
o di natura analoga;
(14) considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla
presente direttiva alle banche di dati non elettroniche;
(15) considerando che i criteri da applicare per stabilire se una
banca dati sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al
fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di
dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell'autore;
che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati;
(16) considerando che non dovranno essere applicati altri criteri
diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale,
per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base
al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata
alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della
banca di dati;
(17) considerando che con il termine "banca di dati" si
intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche,
musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni,
immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di
opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera
sistematica o metodica e individualmente accessibili; che di conseguenza
la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria
o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della
presente direttiva;
(18) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata
la libertà degli autori di decidere se, o in quale maniera,
essi consentano l'inserimento di loro opere in una banca di dati,
in particolare se l'autorizzazione concessa é esclusiva e
non esclusiva; che l'applicazione del diritto sui generis per la
protezione delle banche di dati lascia impregiudicati i diritti esistenti
sul loro contenuto e che, in particolare, se un autore o il titolare
di un diritto concesso autorizza l'inserimento in una banca di dati
di alcune sue opere o prestazioni in ordine all'esecuzione di un
contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo puo' utilizzare
dette opere o prestazioni previa la necessaria autorizzazione dell'autore
o del titolare del diritto connesso senza che il costitutore della
banca di dati possa opporglisi il diritto sui generis, purché tali
opere e prestazioni non siano estratte dalla banca di dati né reimpiegate
a partire da quest'ultima;
(19) considerando che, di norma, la compilazione di varie registrazioni
di esecuzioni musicali su CD non rientra nel campo d'applicazione
della presente direttiva sia perché, in quanto compilazione,
non soddisfa le condizioni per essere tutelata dal diritto d'autore,
sia perché non rappresenta un investimento sufficientemente
rilevante per beneficiare del diritto sui generis;
(20) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva
puo' applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento
o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio
il tesauro e i sistemi di indicizzazione;
(21) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva
si riferisce alle banche di dati, in cui siano stati disposti in
maniera sistematica o metodica opere, dati o altri elementi; che
non é necessario che tali materie siano state memorizzate
fisicamente in forma organizzata;
(22) considerando che le banche dati elettroniche ai sensi della
presente direttiva possono comprendere altresì dispositivi
quali i CD-ROM e i CD-i;
(23) considerando che il termine "banca di dati" non deve
applicarsi ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione
o per il funzionamento di una banca di dati, programmi che rientrano
nella tutela prevista dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del
14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore;
(24) considerando che il noleggio ed il prestito di banche di dati
nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi sono disciplinati
esclusivamente dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito
e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
(25) considerando che la durata del diritto d'autore é già disciplinata
dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore
e di alcuni diritti connessi;
(26) considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore e le
prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite
in una banca di dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti
esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da
una banca di dati senza l'autorizzazione del titolare dei diritti
o dei suoi aventi causa;
(27) considerando che l'esistenza di un diritto separato nella scelta
o nella disposizione di opere e prestazioni in una banca di dati
lascia impregiudicati i diritti d'autore su tali opere e i diritti
connessi sulle prestazioni inserite in una banca di dati;
(28) considerando che il diritto morale della persona fisica che
ha creato la banca di dati appartiene all'autore e deve essere esercitato
in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni
della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie
e artistiche; che esso non rientra pertanto nel campo di applicazione
della presente direttiva;
(29) considerando che il regime applicabile alla creazione da parte
di un lavoratore dipendente é rimesso alla discrezionalità degli
Stati membri; che, pertanto, nella presente direttiva nulla osta
a che gli Stati membri precisino nella propria legislazione che,
qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente,
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore
di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti
i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse
disposizioni contrattuali;
(30) considerando che i diritti esclusivi dell'autore devono comprendere
il diritto di stabilire le modalità di sfruttamento della
sua opera e le persone autorizzate a tal fine, in modo da controllare
in particolare che la sua opera non sia accessibile a persone non
autorizzate;
(31) considerando che la tutela delle banche di dati in base al
diritto d'autore comprende anche la messa a disposizione delle medesime
in forma diversa dalla distribuzione di copie;
(32) considerando che gli Stati membri devono assicurare almeno
l'equipollenza materiale delle rispettive disposizioni nazionali
rispetto agli atti soggetti a restrizioni contemplati dalla presente
direttiva;
(33) considerando che il problema dell'esaurimento del diritto di
distribuzione non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che
rientrano nel settore delle prestazioni di servizi; che ciò si
applica anche in caso di copia materiale di una simile banca di dati
fatta dall'utente del servizio con il consenso del titolare del diritto;
che, contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la
proprietà intellettuale é incorporata in un supporto
materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna prestazione
in linea é in effetti un atto che dovrà essere soggetto
ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda;
(34) considerando, tuttavia, che quando il titolare dei diritti
abbia deciso di mettere a disposizione di un utente una copia della
sua banca di dati, sia in linea sia per mezzo di altri sistemi di
distribuzione, detto utente legittimo deve poter accedere alla banca
di dati ed utilizzarla per gli scopi e in base alle modalità definite
nell'accordo concluso con il titolare dei diritti, anche se tale
accesso ed impiego richiedono l'esecuzione di atti in via di principio
soggetti a restrizioni;
(35) considerando che occorre prevedere un elenco di deroghe agli
atti soggetti a restrizioni, tenuto conto del fatto che il diritto
d'autore contemplato dalla presente direttiva si applica esclusivamente
alla scelta o alla disposizione delle materie contenute in una banca
di dati; che occorre dare agli Stati membri la facoltà di
prevedere dette deroghe in determinati casi; che tuttavia é opportuno
avvalersi di tale facoltà conformemente alla convenzione di
Berna e qualora le deroghe riguardino la struttura della banca di
dati; che occorre distinguere le deroghe per uso privato dalla riproduzione
per fini privati, che riguarda disposizioni di diritto interno di
taluni Stati membri in materia di tasse sui supporti vergini o sugli
apparecchi di registrazione;
(36) considerando che il termine "ricerca scientifica" ai
sensi della presente direttiva comprende sia le scienze naturali
che le scienze umane;
(37) considerando che la presente direttiva lascia impredigiudicato
l'articolo 10, paragrafo 1 della convenzione di Berna;
(38) considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia
di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati
al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del
contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne
un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare
il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della
prima banca di dati;
(39) considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per
la scelta o la disposizione originale del contenuto di una banca
di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori
di banche di dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento
finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere
il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della
banca di dati da taluni atti commessi dall'utente o da un concorrente;
(40) considerando che oggetto del diritto "sui generis" é di
assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire,
verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la
durata limitata del diritto; che tale investimento puo' consistere
nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia;
(41) considerando che l'obiettivo del diritto "sui generis" é di
accordare al costitutore di una banca di dati la possibilità di
impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto di tale banca; che il costitutore
di una banca di dati é la persona che prende l'iniziativa
e si assume il rischio di effettuare gli investimenti; che ciò esclude
in particolare i subappaltatori dalla definizione di costitutore;
(42) considerando che il diritto specifico di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell'utente che vanno
al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano
quindi pregiudizio all'investimento; che il diritto di vietare l'estrazione
e/o il reimpiego dell'intero contenuto o di una parte sostanziale
di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente
parassita, bensì anche l'utente che, con i suoi atti, arreca
un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi,
all'investimento;
(43) considerando che, in caso di trasmissione in linea, il diritto
di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda
la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale
della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con
il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione;
(44) considerando che, qualora la visualizzazione su schermo di
una banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su
un altro supporto, questa operazione é soggetta ad autorizzazione
da parte del titolare del diritto;
(45) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il
reimpiego non autorizzati non costituisce in alcun modo un'estensione
della tutela del diritto d'autore a semplici fatti o dati;
(46) considerando che l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte
sostanziale di opere, dati o elementi di una banca di dati non dà luogo
alla creazione di un nuovo diritto su queste stesse opere, dati o
elementi;
(47) considerando che, al fine di favorire la concorrenza fra i
fornitori di prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione,
la protezione sulla base del diritto <<sui generis>> non
deve essere esercitata in modo tale da favorire gli abusi di posizione
dominante, con particolare riguardo alla creazione e diffusione di
nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto di ordine intellettuale,
documentale, tecnico, economico o commerciale; che, pertanto, le
disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione
delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali;
(48) considerando che l'obiettivo della presente direttiva, che
consiste nell'assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela
alle banche di dati, in modo che il costitutore della banca possa
ottenerne un beneficio economico, é diverso dall'obiettivo
perseguito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che é quello di garantire
la libera circolazione dei dati personali sulla base di norme armonizzate
volte alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto
alla vita privata, riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione
della normativa sulla tutela dei dati;
(49) considerando che, nonostante il diritto di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale
di una banca di dati, occorre prevedere che il costitutore di una
banca dati o il titolare dei suoi diritti non possa impedire all'utente
legittimo della banca di dati di estrarre e riutilizzare parti non
sostanziali; che, tuttavia, il medesimo utente non puo' arrecare
un pregiudizio ingiustificato né ai legittimi interessi del
titolare del diritto sui generis, né al titolare di un diritto
d'autore o di un diritto connesso riguardante opere o prestazioni
contenute nella banca di dati;
(50) considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di
prevedere deroghe al diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego
non autorizzati di una parte sostanziale del contenuto di una banca
di dati qualora si tratti di un'estrazione per fini privati, didattici
o di ricerca scientifica, ovvero qualora l'estrazione e/o il reimpiego
siano effettuati a fini di sicurezza pubblica o ai fini di una procedura
amministrativa o giurisdizionale; che é importante che queste
operazioni non arrechino pregiudizio ai diritti esclusivi del costitutore
di sfruttare la banca di dati e che il loro scopo non presenti carattere
commerciale;
(51) considerando che gli Stati membri, quando si avvalgono della
facoltà di autorizzare l'utente legittimo di una banca di
dati a estrarne una parte sostanziale del contenuto per fini didattici
o di ricerca scientifica, possono limitare detta autorizzazione a
talune categorie di istituti di insegnamento o di ricerca scientifica;
(52) considerando che gli Stati membri nei quali é in vigore
una normativa nazionale specifica, la quale contempli un diritto
simile al diritto "sui generis" previsto dalla presente
direttiva, devono poter mantenere, rispetto al nuovo diritto, le
deroghe tradizionalmente stabilite dalla legislazione in questione;
(53) considerando che l'onere della prova della data di completamento
della costituzione di una banca di dati incombe al costitutore della
stessa;
(54) considerando che incombe al costitutore della banca di dati
l'onere della prova riguardo alla conformità di criteri sulla
base dei quali si puo' concludere che una modifica sostanziale del
contenuto della stessa deve essere considerata un nuovo investimento
sostanziale;
(55) considerando che un nuovo investimento sostanziale che implichi
una nuova durata della tutela puo' comportare una verifica sostanziale
del contenuto della banca di dati;
(56) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il
reimpiego non autorizzati non si applica alle banche di dati i cui
costitutori siano cittadini o residenti abituali di paesi terzi e
a quelle elaborate da società o imprese non stabilite in uno
Stato membro, a norma del trattato, a meno che tali paesi terzi non
offrano una tutela comparabile alle banche dati create da cittadini
di uno Stato membro o da residenti abituali sul territorio della
Comunità;
(57) considerando che, in aggiunta alle sanzioni previste dalla
normativa degli Stati membri per violazioni in materia di diritto
d'autore o di altri diritti, gli Stati membri devono prescrivere
adeguate sanzioni contro l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati
di informazioni dal contenuto di una banca di dati;
(58) considerando che, oltre alla tutela concessa dalla presente
direttiva alla struttura della banca di dati mediante il diritto
d'autore ed al suo contenuto mediante il diritto sui generis che
consiste nell'impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati,
continuano ad applicarsi le altre disposizioni di legge degli Stati
membri relative alla fornitura di beni e servizi nel settore delle
banche di dati;
(59) considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione
alle banche di dati composta da opere audiovisive delle norme eventualmente
riconosciute dalla legislazione di uno Stato membro in materia di
telediffusione di programmi audiovisivi;
(60) considerando che taluni Stati membri tutelano attualmente mediante
un regime di diritto d'autore le banche di dati che non soddisfano
i criteri per essere ammesse alla tutela basata sul diritto d'autore
previsti dalla presente direttiva; che, anche se le banche di dati
in questione sono tutelabili in base al diritto previsto dalla presente
direttiva di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati
del loro contenuto, la durata della tutela accordata grazie a quest'ultimo
diritto é sensibilmente inferiore a quella di cui godono in
base ai regimi nazionali attualmente in vigore; che un'armonizzazione
dei criteri applicati per stabilire se una banca di dati sarà tutelata
in base al diritto d'autore non puo' avere l'effetto di ridurre la
durata della tutela di cui attualmente godono i titolari dei diritti
in questione; che occorre prevedere una deroga in tal senso; che
gli effetti di tale deroga devono limitarsi al territorio degli Stati
membri interessati,
hanno adottato la presente direttiva:
CAPITOLO I Campo d'applicazione
Articolo 1 Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche
di dati, qualunque ne sia la forma.
2. Ai fini della presente direttiva per "banca di dati" si
intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi
per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento
di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Articolo 2 Limitazioni del campo d'applicazione
La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria
concernente:
a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti
connessi.
CAPITOLO II Diritto d'autore
Articolo 3 Oggetto della tutela
1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali
dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere
riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista
dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
Articolo 4 Titolarità della banca di dati
1. L'autore di una banca di dati é la persona fisica o il
gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione
dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica
individuata da tale legislazione come titolare del diritto.
2. Qualora la legislazione di una Stato membro riconosca le opere
collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare
del diritto d'autore.
3. Allorché una banca di dati é creata congiuntamente
da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente
i diritti esclusivi.
Articolo 5 Atti soggetti a restrizioni
L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma
espressiva da tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore,
del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o
di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una
banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno
della Comunità le vendite successive della copia;
d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui
alla lettera b).
Articolo 6 Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni
1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa
puo' eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono
necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego
normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della
banca di dati. Se l'utente legittimo é autorizzato a utilizzare
soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si
applica unicamente a tale parte.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni
dei diritti di cui all'articolo 5 nei casi seguenti:
a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati
di una banca di dati non elettronica;
b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica
o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore
tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le
disposizioni delle lettere a), b) e c).
3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie e artistiche, il presente articolo non puo' essere interpretato
in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri
in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
CAPITOLO III Diritto "sui generis"
Articolo 7 Oggetto della tutela
1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di
dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della
stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il
conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino
un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.
2. Ai fini del presente capitolo:
a) per "estrazione" si intende il trasferimento permanente
o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi
mezzo o in qualsivoglia forma;
b) per "reimpiego" si intende qualsiasi forma di messa
a disposizione del pubblico della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione
di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima
vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte
del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto
di controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.
3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito,
ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla
tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore
o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del
contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d'autore
o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto
di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul
loro contenuto.
5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di
dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione
della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai
legittimi interessi del costitutore della banca di dati.
Articolo 8 Diritti e obblighi dell'utente legittimo
1. Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo
della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate
in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca
di dati per qualsivoglia fine. Se l'utente legittimo è autorizzato
a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati,
il presente paragrafo si applica solo a detta parte.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che
siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o
che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del
costitutore della stessa.
3. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al
titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso relativo ad
opere o prestazioni contenute in tale banca.
Articolo 9 Deroghe al diritto "sui generis"
Gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una
banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico
possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre
e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca:
a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto
di una banca di dati non elettronica;
b) qualora si tratti di una estrazione per finalità didattiche
o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi
la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non
commerciali perseguiti;
c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza
pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Articolo 10 Durata della tutela
1. Il diritto di cui all'articolo 7 produce i propri effetti non
appena completata la costituzione della banca di dati.
Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data del completamento.
2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo
1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi
quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in
cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione
del pubblico.
3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o
quantitativi, del contenuto di una banca di dati, ed in particolare
ogni modifica sostanziale risultante dall'accumulo di aggiunte, stralci
o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di
un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi
o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale
investimento una propria specifica durata di protezione.
Articolo 11 Beneficiari della tutela basata sul diritto " sui
generis"
1. Il diritto di cui all'articolo 7 si applica alle banche di dati
i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite
secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale
all'interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta
società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel
territorio della Comunità, le sue attività devono avere
un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati
membri.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi
che estendono il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati
costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo di applicazione
dei paragrafi 1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche
di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo
10.
CAPITOLO IV Disposizioni comuni
Articolo 12 Sanzioni
Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione
dei diritti contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 13 Mantenimento di altre disposizioni
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente il
diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi
preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca
di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali,
la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme
sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale,
la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale
ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici
o il diritto dei contratti.
Articolo 14 Applicazione nel tempo
1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda
il diritto d'autore, si applica anche alle banche di dati create
prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, che a tale
data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia
di tutela della banche di dati in base al diritto d'autore.
2. In deroga al paragrafo1, allorché alla data di pubblicazione
della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime
di diritto d'autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di
ammissibilità alla tutela in base al diritto d'autore previsti
dall'articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l'effetto
di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato
in base al regime di cui sopra.
3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda
il diritto di cui all'articolo 7 si applica anche alle banche di
dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data
di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e che soddisfino a tale data
i requisiti di cui all'articolo7.
4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli
stessi.
5. Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti
la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela
in base al diritto di cui all'articolo 7 è di quindici anni
a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.
Articolo 15 Inderogabilità di talune disposizioni
Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'articolo
6, paragrafo 1 e con l'articolo 8 è nulla e priva di effetti
Articolo 16 Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 1 gennaio 1998. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono disposte dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui
al paragrafo 1 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui,
sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri,
esamina segnatamente se l'applicazione del diritto sui generis, compresi
gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o
altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure
adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non
volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare
la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.
Articolo 17 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |