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Normative>>Normative comunitarie
per il commercio elettronico
Direttiva 97/7 CEE del 20 maggio 1997
relativa alla protezione dei consumatori nei contratti a distanza
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione
Europea
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A; vista la proposta della Commissione;visto il parere del Comitato
economico e sociale; deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B del trattato; visto il progetto comune approvato dal comitato
di conciliazione il 27 novembre 1996;
(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione
degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a
consolidare progressivamente tale mercato;
(2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi
riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i
privati; che essa implica per i consumatori la possibilità di
accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse
condizioni della popolazione di tale Stato;
(3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare
per i consumatori una delle principali manifestazioni concrete della
realizzazione del mercato interno, come è stato constatato,
tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al Consiglio ´Verso
un mercato unico della distribuzioneª; che è indispensabile
per il buon funzionamento del mercato interno che i consumatori possano
rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio paese, benché quest'ultima
disponga di una filiale nel paese di residenza del consumatore;
(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta
una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori
per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per
fare le loro ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato
disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori
nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra
le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario introdurre
un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;
(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione
del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare
della Comunità economica europea per una politica di protezione
e di informazione del consumatore enunciano la necessità di
proteggere gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di
pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio
dal titolo ´Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatoreª,
approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 , annunciava
al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti
l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che consentono ai
consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un fornitore;
(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre
1989 sulle future priorità per il rilancio della politica
di protezione dei consumatori invita la Commissione a rivolgere i
suoi sforzi in via prioritaria ai settori indicati nell'allegato;
che questo allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la
vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione
con l'adozione di un ´piano d'azione triennale per la politica
di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)ª e che detto
piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti
a distanza rientra nelle competenze degli Stati membri;
(9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza;
che queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza
che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore;
che la costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne
un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi
anche per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;
(10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito
a qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni
degli Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati
membri di ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente
direttiva non possono essere applicate in modo difforme, in funzione
delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto
legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni
della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie
di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione
periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione
o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo
ovvero di contratti successivi e distinti;
(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al
consumatore; che è necessario pertanto determinare le informazioni
che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere
dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa
deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti
ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10
settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole
; che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato
alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni
di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche
principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno
che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della
conversazione per decidere se continuare o meno;
(13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie
elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta
su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore
riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai
fini della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio
prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere
un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga
diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di
spedizione dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano -
derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso, che
altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso
lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione
nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati
o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione
contenuta nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli
Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative
all'esercizio del diritto di recesso;
(15) considerando che è necessario altresì prevedere
un termine di esecuzione del contratto qualora esso non sia stato
stabilito all'atto dell'ordinazione;
(16) considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio
al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a
titolo oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da
parte sua non può essere accettata, sempreché non si
tratti di una fornitura di sostituzione;
(17) considerando che occorre tener presenti i principi sanciti
dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950,
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
che occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione
della vita privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto
a talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che
occorre pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali
tecniche; che gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure
per proteggere efficacemente da siffatti contatti i consumatori che
hanno dichiarato di non voler essere contattati tramite determinate
tecniche di comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista
per i consumatori a norma della legislazione comunitaria relativa
alla protezione dei dati personali e della vita privata;
(18) considerando che è importante che le regole fondamentali
vincolanti della presente direttiva siano completate, ove opportuno,
da regole di autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione
92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici
di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti
negoziati a distanza ;
(19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è importante
che il consumatore sia sufficientemente informato sulle disposizioni
della presente direttiva e sugli eventuali codici di comportamento
esistenti in materia;
(20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della
presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma
anche ai concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni
che consentano di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici
o al loro rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che secondo
la legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere
i consumatori, oppure a organizzazioni professionali titolari di
un legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è importante
affrontare non appena possibile la questione dei reclami transfrontalieri;
che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione
sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle
controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno;
che tale piano d'azione prevede iniziative specifiche per la promozione
dei procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti criteri oggettivi
(allegato II) per garantire l'affidabilità dei procedimenti
suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati
(allegato III);
(22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore
non ha padronanza della tecnica; che è pertanto necessario
prevedere che l'onere della prova possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare
il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile
al contratto; che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva
disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24) considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi
di interesse generale, la commercializzazione sul suo territorio,
tramite contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi;
che questo divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie;
che tali divieti sono già previsti, in particolare in materia
di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio
delle attività televisive e dalla direttiva 92/28/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei
medicinali per uso umano;
hanno adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti
i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una
o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della presente
direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola
agisca nel quadro della sua attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva è riportato
nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere
a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 3 Eccezioni
1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco non
esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai contratti
riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto
il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative all'aperto
il fornitore può, in via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare
l'articolo 7, paragrafo 2, in casi specifici.
Articolo 4 Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando
in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali
e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati
membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica
con il consumatore.
Articolo 5 Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni
previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo
utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi
al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati
ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state
fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione
ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui all'articolo
6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre dell'indirizzo
geografico della sede del fornitore a cui può presentare reclami.
Articolo 6 Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha
diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche
spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio
del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei
beni al mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in
cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché il termine non superi il termine
di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo
5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di
tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno
sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente
al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche
spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto
di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso
deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi, previsto
al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente
coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità,
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al paragrafo
1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto
di credito.
Articolo 7 Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, dovuta
alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il consumatore
ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto prima delle
somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa consegnare
al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti,
qualora sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione
del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere informato di tale
possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti
all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo caso, a carico del fornitore
ed il consumatore deve esserne informato. In al caso la fornitura di un bene
o di un servizio non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta
ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8 Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzazione
fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza
cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di pagamento
vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo 9 Fornitura non richiesta
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A; vista la proposta della Commissione;visto il parere del Comitato
economico e sociale; deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B del trattato; visto il progetto comune approvato dal comitato
di conciliazione il 27 novembre 1996;
(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione
degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a
consolidare progressivamente tale mercato;
(2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi
riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i
privati; che essa implica per i consumatori la possibilità di
accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse
condizioni della popolazione di tale Stato;
(3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare
per i consumatori una delle principali manifestazioni concrete della
realizzazione del mercato interno, come è stato constatato,
tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al Consiglio ´Verso
un mercato unico della distribuzioneª; che è indispensabile
per il buon funzionamento del mercato interno che i consumatori possano
rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio paese, benché quest'ultima
disponga di una filiale nel paese di residenza del consumatore;
(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta
una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori
per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per
fare le loro ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato
disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori
nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra
le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario introdurre
un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;
(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione
del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare
della Comunità economica europea per una politica di protezione
e di informazione del consumatore enunciano la necessità di
proteggere gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di
pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio
dal titolo ´Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatoreª,
approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 , annunciava
al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti
l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che consentono ai
consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un fornitore;
(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre
1989 sulle future priorità per il rilancio della politica
di protezione dei consumatori invita la Commissione a rivolgere i
suoi sforzi in via prioritaria ai settori indicati nell'allegato;
che questo allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la
vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione
con l'adozione di un ´piano d'azione triennale per la politica
di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)ª e che detto
piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti
a distanza rientra nelle competenze degli Stati membri;
(9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza;
che queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza
che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore;
che la costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne
un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi
anche per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;
(10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito
a qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni
degli Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati
membri di ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente
direttiva non possono essere applicate in modo difforme, in funzione
delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto
legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni
della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie
di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione
periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione
o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo
ovvero di contratti successivi e distinti;
(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al
consumatore; che è necessario pertanto determinare le informazioni
che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere
dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa
deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti
ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10
settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole
; che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato
alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni
di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche
principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno
che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della
conversazione per decidere se continuare o meno;
(13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie
elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta
su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore
riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai
fini della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio
prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere
un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga
diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di
spedizione dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano -
derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso, che
altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso
lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione
nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati
o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione
contenuta nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli
Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative
all'esercizio del diritto di recesso;
(15) considerando che è necessario altresì prevedere
un termine di esecuzione del contratto qualora esso non sia stato
stabilito all'atto dell'ordinazione;
(16) considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio
al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a
titolo oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da
parte sua non può essere accettata, sempreché non si
tratti di una fornitura di sostituzione;
(17) considerando che occorre tener presenti i principi sanciti
dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950,
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
che occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione
della vita privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto
a talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che
occorre pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali
tecniche; che gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure
per proteggere efficacemente da siffatti contatti i consumatori che
hanno dichiarato di non voler essere contattati tramite determinate
tecniche di comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista
per i consumatori a norma della legislazione comunitaria relativa
alla protezione dei dati personali e della vita privata;
(18) considerando che è importante che le regole fondamentali
vincolanti della presente direttiva siano completate, ove opportuno,
da regole di autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione
92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici
di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti
negoziati a distanza ;
(19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è importante
che il consumatore sia sufficientemente informato sulle disposizioni
della presente direttiva e sugli eventuali codici di comportamento
esistenti in materia;
(20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della
presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma
anche ai concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni
che consentano di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici
o al loro rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che secondo
la legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere
i consumatori, oppure a organizzazioni professionali titolari di
un legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è importante
affrontare non appena possibile la questione dei reclami transfrontalieri;
che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione
sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle
controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno;
che tale piano d'azione prevede iniziative specifiche per la promozione
dei procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti criteri oggettivi
(allegato II) per garantire l'affidabilità dei procedimenti
suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati
(allegato III);
(22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore
non ha padronanza della tecnica; che è pertanto necessario
prevedere che l'onere della prova possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare
il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile
al contratto; che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva
disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24) considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi
di interesse generale, la commercializzazione sul suo territorio,
tramite contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi;
che questo divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie;
che tali divieti sono già previsti, in particolare in materia
di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio
delle attività televisive e dalla direttiva 92/28/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei
medicinali per uso umano;
hanno adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti
i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una
o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della presente
direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola
agisca nel quadro della sua attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra dette parti; un elenco indicativo delle tecniche
contemplate dalla presente direttiva è riportato nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere
a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 3 Eccezioni
1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco non
esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai contratti
riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto
il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative all'aperto
il fornitore può, in via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare
l'articolo 7, paragrafo 2, in casi specifici.
Articolo 4 Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando
in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali
e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati
membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica
con il consumatore.
Articolo 5 Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni
previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo
utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi
al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati
ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state
fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione
ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui all'articolo
6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.
Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre dell'indirizzo
geografico della sede del fornitore a cui può presentare reclami.
Articolo 6 Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha
diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche
spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio
del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei
beni al mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in
cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché il termine non superi il termine
di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo
5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di
tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno
sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente
al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche
spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto
di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso
deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi, previsto
al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente
coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità,
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al paragrafo
1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto
di credito.
Articolo 7 Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, dovuta
alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il consumatore
ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto prima delle
somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa consegnare
al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti,
qualora sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione
del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere informato di tale
possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti
all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo caso, a carico del fornitore
ed il consumatore deve esserne informato. In al caso la fornitura di un bene
o di un servizio non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta
ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8 Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzazione
fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza
cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di pagamento
vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo 9 Fornitura non richiesta
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:
- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua previa
ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 10 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in
appresso richiede il consenso preventivo del consumatore:
- sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata),
- fax (telecopia).
2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Articolo 11 Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci
per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione
della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di
adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi amministrativi
competenti per fare applicare le disposizioni nazionali per l'attuazione della
presente direttiva ad uno o più dei seguenti organismi:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare i
consumatori,
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova dell'esistenza
di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o del rispetto dei
termini e del consenso del consumatore può essere a carico del fornitore.
b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori
e gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non
conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva
quando siano in grado di farlo.
4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario
del rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte
di organismi autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione
di controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono
prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente
direttiva.
Articolo 12 Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli
in virtù del recepimento della presente direttiva nel diritto
nazionale.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore
non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo della
scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto,
laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o
più Stati membri.
Articolo 13 Norme comunitarie
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura
in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni
particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.
2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che disciplinano
solo determinati aspetti della fornitura di beni o della prestazione di servizi,
tali disposizioni, e non le disposizioni della presente direttiva, sono applicabili
per detti aspetti specifici del contratto negoziato a distanza.
Articolo 14 Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili
con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione
più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso,
il divieto, per ragioni d'interesse generale, della commercializzazione
nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali,
mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato.
Articolo 15 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
legislative interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al
Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso,
di una proposta di revisione.
Articolo 16 Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore
della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano,
se del caso, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori
dei loro codici di autoregolazione.
Articolo 17 Sistema di reclami
La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi
efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori in materia di
vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
in merito all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte
in merito.
Articolo 18 Applicazione
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN |