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Normative>>Normative comunitarie
per il commercio elettronico
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa
al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.
Il Consiglio delle Comunità Europee:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 100;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Parlamento europeo;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni
legislative vigenti negli Stati membri della Comunità economica
europea in materia di pubblicità ingannevole; che la pubblicità si
estende oltre i confini dei singoli Stati membri e che quindi ha
un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato
comune;
considerando che la pubblicità ingannevole può condurre
ad una distorsione di concorrenza all'interno del mercato comune;
considerando che la pubblicità, indipendentemente dal fatto
che essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla
situazione economica dei consumatori;
considerando che la pubblicità ingannevole può indurre
il consumatore a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di
servizi, decisioni pregiudizievoli e che la disparità delle
disposizioni nazionali è in molti casi all'origine non solo
di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche la
realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi
incide sulla libera circolazione di merci e servizi;
considerando che il secondo programma della Comunità economica
europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore
prevede l'adozione di misure atte a proteggere il consumatore dalla
pubblicità ingannevole e sleale;
considerando che è nell'interesse del pubblico in generale,
dei consumatori e di quanti svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale nell'area del mercato comune
armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia
di tutela dalla pubblicità ingannevole e, in una seconda fase,
prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale,
nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa,
in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione;
considerando che per conseguire tale obiettivo occorre fissare
dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare
se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;
considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno chiamati
ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee ed
efficaci;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla
legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse
legittimo nel caso di specie devono avere la possibilità di
agire contro la pubblicità ingannevole davanti ad un tribunale
o ad un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare
in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria;
considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se
autorizzare il tribunale o l'organo amministrativo ad esigere che
si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere
le controversie;
considerando che i tribunali o gli organi amministrativi devono
avere il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole;
considerando che in certi casi può essere opportuno vietare
la pubblicità ingannevole anche prima che essa sia stata portata
a conoscenza del pubblico; che tuttavia ciò non implica assolutamente
che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una regolamentazione
che preveda un sistematico controllo preliminare della pubblicità;
considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza
i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio
o definitivo;
considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole
continui a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare
la pubblicazione di decisioni pronunciate da tribunali od organi
amministrativi e la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa;
considerando che gli organi amministrativi devono essere imparziali
ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro poteri deve poter
formare oggetto di ricorso giurisdizionale;
considerando che i controlli volontari esercitati da organismi autonomi per
eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie
o ricorsi amministrativi e devono quindi essere incoraggiati;
considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in grado
di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi il tribunale
o l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire tale
prova;
considerando che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento
o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano
lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori,
delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale,
ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le
persone che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, nonchè gli interessi del pubblico
in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze
sleali.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per
1) "pubblicità", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi
i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
2) "pubblicità ingannevole", qualsiasi pubblicità che
in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore
o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta
o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per
questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
3) "persona", le persone fisiche o giuridiche.
Articolo 3
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono
considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità,
la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità,
la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono
attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle
quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale,
commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 4
1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed
efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse
sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.
Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle
quali persone od organizzazioni, aventi secondo la legislazione nazionale
un diritto o legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole,
possano
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa
competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata
azione giudiziaria.
Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata
e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia autorizzato
ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere
le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5.
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo
1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie
o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti
siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in
particolare dell'interesse generale:
- di far sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni
giudiziarie appropriate per fare giungere la sospensione di tale pubblicità,
- qualora la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata a conoscenza
del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o
di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità,
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente
subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte
dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma
possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza
- con effetto provvisorio, oppure
- con effetto definitivo,
fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.
Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie
o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a produrre effetti
la pubblicità ingannevole la cui sospensione sia stata ordinata da una
decisione definitiva:
- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che
ritengano opportuna,
- di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.
3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:
a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere
messa in dubbio;
b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione
delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e
c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.
Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente
da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate.
Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali
l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa
e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi
possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Articolo 5
La presente direttiva non esclude il controllo volontario della
pubblicità ingannevole esercitato da organismi autonomi, nè esclude
che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano
adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad
essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo
4.
Articolo 6
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi
il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile
o amministrativo, di cui all'articolo 4:
a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale
dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti
o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte
nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico;
b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente
alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal
tribunale o dall'organo amministrativo.
Articolo 7
La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione
da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo
di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale, nonchè del pubblico in generale.
Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1986 e ne
informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni
di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE |