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Normative>>Normativa per
la tutela diritto d'autore
Legge 248 del 18 Agosto 2000 relativa nuove norme
di tutela del diritto d’autore
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente: «Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di
diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione
a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione
al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella
codificata con condizioni di accesso particolari».
Articolo 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «È libera
la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi
della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai
commi quarto e quinto, per uso personale».
2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
aggiunti i seguenti commi: «È consentita, conformemente
alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie
ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20
giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei
punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito
o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi
per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi
vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione
e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo
181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e
le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1
e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati. Le riproduzioni
delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno
delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate
liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione
di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto,
di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi
del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono».
3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile
1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono
inserite le seguenti: «e dall’articolo 171-ter».
4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto
il seguente comma: «La violazione delle disposizioni di cui
al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione
della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito
il seguente:
«Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di
cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi
e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE
e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di
pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo
68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
- 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non svolga già attività di intermediazione ai sensi
dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni».
Articolo 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi
almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini».
2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto
il seguente comma: «1-bis. Per i servizi delle biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita
la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».
Articolo 4.
1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria
la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro
di ciò
che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».
Articolo 5
1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto
dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161
sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva
per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano
le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura
dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697
del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di
non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate
altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte
nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali
oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere
diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro
e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione
o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione
delle operazioni stesse a pena di inefficacia».
Articolo 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente: «Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto
di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria
di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto
stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento».
Articolo 7.
1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente: «3) l’ente
di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni
di credito per diritto d’autore nonché ai fini della
legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del
codice di procedura civile».
Articolo 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera
o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore
a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,
la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
«Art. 174-ter.
1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito
di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta
ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione
al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o
dell’attività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell’esercizio o dell’attività per
un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia
e che comunque esercitino attività di produzione industriale
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti
dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni
di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio».
2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito
il seguente: «Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare,
a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione,
di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali
oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette,
deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta,
attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione
deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono
inserite le seguenti: «75-bis».
Articolo 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione «Ente
italiano per il diritto d’autore» ovunque ricorra è sostituita
dall’espressione: «Società italiana degli autori
ed editori (SIAE)».
Articolo 10.
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su
ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che
reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui
all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra
la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e
nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci
o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente
per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti
il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti,
che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle
opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata
da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei
a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e
a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche
e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina
preveggente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra
la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo
permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi
tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera
per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore,
del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere
altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni
singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione
alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato,
i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore
e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE
preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei
prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita
da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato
segno distintivo di opera dell’ingegno».
Articolo 11.
1. Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis.
1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita,
nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge,
al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge,
la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico,
via etere e via cavo, nonché sull’attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti
connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione
e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte
le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le
attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione
della documentazione relativa all’attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via
etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Art. 182-ter.
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme
di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti
dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis)
svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».
Articolo 12.
1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa
quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere
dell’ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis,
comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
Capo II DISPOSIZIONI PENALI
Articolo 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 171-bis.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità».
Articolo 14.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 171-ter.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta,
ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita,
pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede
a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende
o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d’autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici».
Articolo 15.
1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies.
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata
alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero
sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto
o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma
comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da
parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento
di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore
al prezzo di vendita».
Articolo 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera
dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore
e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge è punito,
purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui
agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies
e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati
o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o
su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Articolo 17.
1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies.
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità,
di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne
la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo
83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri
supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti
sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE,
ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato,
o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies.
1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli
obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
Art. 171-octies.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di
utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies.
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e
non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria,
la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo
possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore
dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter
e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero
il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla
commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore
o organizzatore delle attività illecite previste dall’art.
171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1».
Articolo 18.
1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare
alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere
il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma
6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata
non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che
il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili
del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni».
Articolo 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di
seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede,
e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli
esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica
per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare
proposte per rendere più efficace l’attività di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato
può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che
le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed
aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità giudiziaria
il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono
coperti dal segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati
in forma anonima per mezzo di un apposito sistema
informatico e telematico.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato
segnala all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono
funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione
degli illeciti.
7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione
delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi
del servizio
per l’antipirateria. L’istituzione e il funzionamento del Comitato
non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |