|
Normative>>Accessibilità
Legge 9 gennaio 2004, n. 4
"
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona
ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,
ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici
e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di
accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione
e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili,
in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo
3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici
economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici,
alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e
di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione
a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici
di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi
per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici
destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione
di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza
a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta
tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o
l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono
stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione
e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi
rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto
di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso
di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità,
alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti
di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale
adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto
di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori
disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata
alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti
dal decreto di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente
disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata
alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione
alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica
la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge
12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4,
nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni
ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e le associazioni di
editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono
sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti
didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti
di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell’accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei
siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi
da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai
costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del
requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente
legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono
anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate
dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione
delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione
tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati
di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo
dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei
disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze
e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti
in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici
e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire
l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici
progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni
delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono
indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole
tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l’introduzione
delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di
formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni
della presente legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito
delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi
di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27,
comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono
tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche
relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata
con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito
delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull’accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali
e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali
per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei
propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma
1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione
con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e
di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi
indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli
per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei
siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita
utilizzabili a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di
cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida
indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull’accessibilità dell’Unione europea, nonchè nelle
normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento
delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute.
|