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Normative>>Normative per
nomi a dominio
D.D.L. sui nomi a dominio approvato in Commissione
al Senato
Articolo 01 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme
di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi
nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system), che, associati
ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra
di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano
il titolare di un diritto di accesso alla rete Internet;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando
altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio
rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete Internet;
d) per "Commissione" l'ente istituito con l'articolo 2 della presente
legge;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore di
servizi di connessione alla rete Internet;
f) per "Host Service Provider", (HSP), il soggetto fornitore di spazi,
su computer permanentemente connessi alla rete Internet, destinati all'ospitalità dei
siti;
g) per "manteiner" il soggetto che opera quale intermediario accreditato
per l'assegnazione e la registrazione dei domini.
Articolo 1 Registrazione dei nomi a dominio
1. E' vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi
corrispondono a:
a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre
organizzazioni di beni o di persone;
b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati;
c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici,
corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica
funzione;
d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono
il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;
e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati
alle lettere a), c) e d).
2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a dominio
quando gli stessi:
a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno
protette a norma delle leggi vigenti;
b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto
dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si applica nei confronti
di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del
diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di
chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare.
4. La registrazione del dominio si perfeziona con la comunicazione
al richiedente della relativa attribuzione.
5. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi
titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3, la registrazione
di un nome a dominio corrispondente avverrà in capo al primo
di tali soggetti che ne avrà avanzato richiesta.
6. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti
indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono
iscritti, a cura delle camere di commercio e senza maggior onere
per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al
comma 4 della norma indicata. Quanto sopra previsto si applica anche
con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti
nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
7. Al fine di garantire la maggior diffusione ed il massimo impiego
degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato
grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di
cui all'articolo 2 adotta i criteri di registrazione che consentano
il maggior numero possibile di nomi a dominio.
Articolo 1-bis Nomi a dominio illegittimamente registrati
1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che
tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati
personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione a quanto
previsto all'articolo 1 costituisce fatto illecito e comporta, a
carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del
soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento
di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.
2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove
non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 2,
la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta
la cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 1,
comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti
necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito
stesso.
3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della
parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni
sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 2 e sono destinati,
in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazioni dei
domini e ad ogni altra ad essi collegati, alle spese del suo funzionamento.
4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti
dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono
i servizi di provider e di mantainer, ed ogni altro per semplicemente
consentire l'accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche,
rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in
cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o
la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo
o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove
il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua
commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti
il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la
pena è diminuita fino ad un terzo.
Articolo 1-ter Cessione dei nomi a dominio e efficacia delle disposizioni
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere
oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente
alla Commissione di cui all'articolo 2 per l'annotazione sul Registro
nello stesso previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento
non può essere fatto valere nei confronti dei terzi e il cedente è corresponsabile
con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 1-bis,
comma 4.
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente
ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento,
fermo restando quanto altro previsto al comma 1, solo nel caso in
cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad
esso connessa.
3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma
2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati
in violazione dell'articolo 1, sono nulli di diritto.
4. Le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis si applicano, nei confronti
dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai
nomi a dominio ovunque registrati.
Articolo 2 Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle
altre reti telematiche
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita
la Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti
telematiche con le seguenti finalità:
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative
procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente
legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente
in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione
da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura
di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la
risoluzione delle eventuali controversie;
b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non
determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare
quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso
dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito
di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto
dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto
alla lettera f) o di altre norme stabilite;
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla
lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati
con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere
forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di
eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati,
di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione
dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa
delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure
di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)
della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni
private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia
diffusione dell'utenza di Internet o di altre reti telematiche;
i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata
espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere
l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti,
dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione
dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet
e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche
dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti
o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale,
di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento
dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia
per la proprietà industriale istituita presso il Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che in tale caso
assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale
e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il
tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in
un apposito Registro nazionale;
b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati
e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;
c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti
ivi indicati;
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti
che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente,
che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni
e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di
Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni.
Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri
un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante
dell'Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata
da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti
da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle
scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli
operatori e gli utenti di Internet.
4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento
della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di
designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti
del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione
con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza
della stessa.
5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza
del giudice ordinario.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le
commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita
o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata,
che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente
legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il
suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali
ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.
Articolo 2-bis Disciplina transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto
per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche
istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati
alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere
di commercio per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 6. Lo stesso provvede alla cancellazione della
registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente
alla data della entrata in vigore della presente legge, ove emerga,
anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio
già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della
precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo
l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 2, l'Istituto
per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche
provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a
quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge e secondo le
procedure e le regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.
3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono
essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione
ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio
nazionale delle ricerche.
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